Il 27 Maggio scorso, viste alcune segnalazioni che avevo ricevuto, di un cambiamento, con impicazioni ulteriormente onerose, della procedure per regisrare la nascita di un cittadino italiano in UK ho chiesto lumi al Consolato di Londra per capirne la ragione.

Potete leggere il testo della mail che inviai all’ufficio Anagrafe qui

Alcuni giorni fa il Consolato mi ha invitato la seguente risposta:

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Piazzale della Farnesina, 1
I-00135 – ROMA

Gentile Signor Zuppone,
grazie per la sua comunicazione.

Al riguardo desidero informarla che la normativa vigente (D.lgs. 396/2000, http://www.esteri.it/mae/doc/dpr396_2000.pdf) prevede quanto segue:

“art. 22. Traduzione del contenuto di documenti.

1. Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.”

Norma ripresa anche da questo Ministero, http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocumenti.html:

“… Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro “per traduzione conforme”. Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall’ufficio consolare.

Nei Paesi nei quali  tale figura non è prevista dall’ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall’ufficio consolare. …”

Il competente Consoalto Genrale d’Italia a Londra,

http://www.conslondra.esteri.it/consolato_londra/it/i_servizi/per_i_cittadini/traduzioni,  riporta inoltre che:

“Si informa che questo Consolato Generale non effettua traduzioni né attestazioni (certificazioni) di conformità di traduzioni, ad eccezione delle dichiarazioni di valore di titoli di studio britannici e della trascrizione in Italia di atti di stato civile di cittadini italiani (nonché in altri casi previsti da specifiche norme di legge).

Coloro che hanno bisogno di tradurre documenti dall’inglese all’italiano potranno avvalersi delle seguenti possibilità:

1. Servirsi di un traduttore giurato in Italia – le liste dei giurati sono disponibili presso i Tribunali italiani

2. Asseverazione di traduzione (già predisposta), da effettuarsi presso i Tribunali italiani od i Comuni italiani;

3. Traduzione dei documenti a cura di traduttori britannici di professione, con successiva legalizzazione da parte di un notaio britannico e del Foreign Office che apporrà la Postilla dell’Aja.

Coloro invece che hanno bisogno di tradurre in inglese documenti italiani potranno rivolgersi ad un traduttore di professione reperibile sulle locali pagine gialle, su internet oppure contattare uno dei traduttori noti a questo Consolato riportati nella lista dei traduttori (clicca qui).”

Cordiali saluti,
Paolo Danilo Notaro
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 

Questa risposta non mi soddisfa molto perchè la trovo ‘sibillina’:

Da un lato ri rifanno ad una normativa sui certificati in generale dei paesi che aderiscono ad una particolare convenzione che fa sì che i certificati siano in più di una lingua (e pare che gli UK non ne faccia parte)

Poi argomentano che il Consolato non effettua traduzioni (e questo è pacifico) però noto una contradizione nel seguente passo:

“Si informa che questo Consolato Generale non effettua traduzioni né attestazioni (certificazioni) di conformità di traduzioni, ad eccezione delle dichiarazioni di valore di titoli di studio britannici e della trascrizione in Italia di atti di stato civile di cittadini italiani (nonché in altri casi previsti da specifiche norme di legge).

Ma la registrazione di una nascita non rientra forse nella trascrizione in Italia di atti di stato civile di cittadini italiani?

Un ulteriore aspetto che non chiarisce è perchè di questo cambiamento adesso essendo le leggi richiamate e citate di ben 17 anni fa… 

Proverò ad indagare….

Saluti,
Marco.